Italian/Somali Community |
Conoscere
la Somalia - Italo/somali - Testo legge profughi della Somalia
Legge 26
dicembre 1981, n.763 (in Gazz. Uff., 28 dicembre, n. 354)
Normativa organica per i profughi
La Camera dei deputati ed il Senato della
Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
promulga la seguente legge:
RIFUGIATI E PROFUGHI
Titolo I
IDENTIFICAZIONE DELLO STATUS DI PROFUGO
Art. 1.
Titolari dei benefici.
Gli
interventi previsti dalle presenti norme si applicano ai cittadini italiani ed ai loro
familiari a carico, in possesso della qualifica di profugo, che appartiene alle seguenti
categorie:
profughi dalla Libia,
dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia;
profughi dai territori sui
quali è cessata la sovranità dello Stato italiano;
profughi dai territori esteri
in seguito agli eventi bellici;
profughi da territori esteri
in seguito a situazioni di carattere generale che hanno determinato lo stato di necessità
al rimpatrio, equiparati a tutti gli effetti ai profughi di cui ai punti 1, 2 e 3;
figli di profughi, nati nei
territori di provenienza dopo la data indicata nel successivo art. 2, o nati in Italia
entro trecento giorni dalla partenza definitiva della madre dal Paese di provenienza
purchè profugo sia il genitore esercente la patria potestà.
Art. 2.
Presupposti della qualifica.
Sono considerati profughi, ai sensi del n.1 del precedente
articolo, i cittadini italiani già residenti prima del 10 febbraio 1947 nei territori
della Libia, dell'Eritrea, della Somalia e dell'Etiopia che:
siano rimpatriati per motivi inerenti allo stato di guerra;
trovandosi in Italia, siano stati nella impossibilità di fare ritorno alla
propria residenza per motivi inerenti allo stato di guerra od in conseguenza di situazioni
causate dalla guerra o di avvenimenti politici determinatisi in quei territori;
siano rimpatriati successivamente allo stato di guerra o in conseguenza di
situazioni determinatesi in quei territori in dipendenza della guerra o di avvenimenti
politici.
Sono considerati profughi, ai sensi del n.2 dell'articolo
precedente, i cittadini italiani, residenti prima del 10 febbraio 1947 nei territori ivi
indicati dai quali siano stati costretti ad allontanarsi o nei quali non abbiano potuto
fare ritorno, in conseguenza di avvenimenti di carattere bellico o politico. Sono
considerati profughi anche i cittadini italiani sopra indicati che si siano trasferiti o
trattenuti in territori sui quali la sovranità dello Stato italiano sia stata
ripristinata prima dell'entrata in vigore della presente legge.
Sono considerati profughi, ai sensi del n.3 dell'articolo
precedente, i cittadini italiani che siano rimpatriati dall'estero in dipendenza della
guerra o non abbiano potuto fare ritorno alla loro residenza per cause comunque
determinate da avvenimenti di carattere bellico o politico. Sono considerati profughi, ai
sensi del n.4 dell'articolo precedente, i cittadini italiani che siano rimpatriati dai
Paesi esteri, o trovandosi in Italia non possano farvi ritorno, a causa di situazioni di
carattere eccezionale ivi determinatesi e riconosciute con formale provvedimento
dichiarativo dello stato di necessità al rimpatrio.
I connazionali, forniti di apposita attestazione rilasciata
dall'autorità consolare italiana, debbono risultare residenti nei Paesi di provenienza in
data anteriore a quella dell'insorgenza dello stato di necessità al rimpatrio indicata
nell'apposito provvedimento dichiarativo e rimpatriati successivamente a tale data. I
decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri dichiarativi dello stato di necessità e
le precedenti norme di legge che hanno esteso i benefici per i profughi di guerra alle
altre categorie di connazionali rimpatriati - emanati anteriormente alla data di entrata
in vigore della presente legge - cessano di avere efficacia dopo un anno dalla predetta
data, salvo provvedimenti di proroga. Dopo l'entrata in vigore della presente legge e per
i fini da essa previsti, l'esistenza dello stato di necessità al rimpatrio, nel quale
verranno a trovarsi in qualsiasi Paese estero i connazionali ivi anagraficamente
residenti, sarà dichiarata con decreto del Ministro degli affari esteri di concerto con i
Ministri dell'interno e del tesoro, sulla base delle segnalazioni pervenute al riguardo
dalle autorità diplomatiche accreditate nei predetti Paesi.
Tale decreto cessa di avere efficacia dopo due anni dalla data di
insorgenza dello stato di necessità al rimpatrio, indicata dal decreto stesso, salvo
provvedimento di proroga.
Art. 3.
Categorie escluse.
I cittadini italiani che, pur trovandosi nelle condizioni
previste dal precedente articolo, abbiano prestato servizio all'estero in qualità di
dipendenti di ruolo dello Stato o di enti pubblici ed il cui rapporto di impiego non cessi
per effetto del rimpatrio, possono ottenere la qualifica di profugo ai soli fini dei
benefici di cui all'art. 34 della presente legge.
Art. 4.
Riconoscimento della qualifica di profugo.
Alle categorie di cittadini di cui all'art.1, la qualifica di
profugo è riconosciuta a domanda da presentarsi nel termine di quattro anni dalla data di
rimpatrio dal prefetto della provincia di residenza del richiedente. Per le provincie di
Trento e Bolzano provvedono i rispettivi commissari del Governo e per la Valle d'Aosta il
presidente della Giunta regionale. I profughi rimpatriati anteriormente alla data di
entrata in vigore della presente legge possono richiedere il riconoscimento della
qualifica entro un anno dalla data suddetta. Rimangono fermi i termini fissati dai
successivi articoli per il conseguimento delle singole provvidenze, salvo quanto dispone
l'art.37.
Nella domanda, in carta libera, devono essere indicati:
le generalità complete;
la località di attuale residenza in Italia;
il territorio di provenienza;
le circostanze che hanno determinato il rimpatrio.
La decisione sulle domande di riconoscimento della qualifica di
profugo deve essere notificata all'interessato entro sei mesi dalla data di presentazione
della domanda. Scaduto tale termine o in caso di reiezione della domanda, l'interessato ha
diritto di ricorrere al tribunale amministrativo regionale competente.
Titolo II
INTERVENTI ASSISTENZIALI DI PRIMA NECESSITA'
Art. 5.
Indennità di sistemazione e contributo alloggiativo.
Ai profughi di cui ai numeri 4) e 5) dell'art. 1 spetta una
indennità di L. 500.000 pro capite.
L'indennità è corrisposta dalla prefettura nella cui circoscrizione è avvenuto il
rimpatrio o da quella del luogo dove l'interessato dichiara di stabilire la residenza.
L'indennità non è dovuta nel caso in cui la residenza in Italia sia stata stabilita
oltre tre mesi dalla data di partenza dal Paese di provenienza, indicata nell'attestato
consolare di rimpatrio nè è dovuta quando l'indennità venga richiesta dai profughi
oltre tre mesi dall'inizio della residenza o dalla data di nascita dei figli nati in
Italia. Ai profughi che ne facciano richiesta è concesso, ai sensi del successivo art. 9,
un contributo straordinario pro capite di L. 8000 giornaliere per quarantacinque giorni,
da erogare in unica soluzione, per la loro iniziale ed autonoma sistemazione. L'indennità
di cui al primo comma ed il contributo straordinario di cui al quarto comma sono
annualmente aggiornati in relazione alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per
le famiglie di operai ed impiegati relativamente all'anno precedente, mediante decreto del
Ministro dell'interno di concerto con il Ministro del tesoro. Gli ordinativi di pagamento
collettivi emessi dalla prefettura e localizzati presso la sezione di tesoreria
provinciale possono essere resi esigibili anche presso qualsiasi ufficio postale, a
prescindere dai limiti di somma stabiliti da particolari disposizioni.
Art. 6.
Ricoveri in istituti.
Ferma restando la competenza regionale in materia di ricoveri in
istituti, indicata nel decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, ai
profughi di cui ai numeri 4) e 5) dell'art. 1, che abbiano superato il sessantesimo anno
di età o che siano inabili all'abituale attività lavorativa, ed ai minori, è
riconosciuta, ove ne facciano richiesta, la priorità ai ricoveri in idonei istituti.
Art. 7.
Indennità per dimissione dalle comunità protette e dagli istituti di ricovero.
Ai profughi che si dimettono dalle comunità protette di Aversa e
Napoli nonchè dalle case di riposo di Bari e di Pigna e dal cronicario di Padriciano
gestiti dalle regioni, sarà corrisposta a carico del Ministero dell'interno un'indennità
di sistemazione di lire 500.000 pro capite. L'indennità di cui al primo comma è
annualmente aggiornata in relazione alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per
le famiglie di operai ed impiegati relativamente all'anno precedente, mediante decreto del
Ministro dell'interno di concerto con il Ministro del tesoro.
Art. 8.
Erogazione di sussidi straordinari.
Ai profughi che si trovino in particolari situazioni, possono
essere concessi a carico del Ministero dell'interno durante il periodo di quarantacinque
giorni dal rimpatrio, sussidi straordinari nei limiti dei normali stanziamenti di
bilancio.
Art. 9.
Stato di bisogno.
Le provvidenze di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del presente
titolo trovano applicazione soltanto a favore dei profughi che versano in stato di
bisogno, espressamente dichiarato dall'autorità consolare diplomatica italiana per le
condizioni economiche dell'interessato nel Paese di provenienza, e debitamente accertato
dal Ministero dell'interno per le condizioni economiche dell'interessato nel territorio
della Repubblica. I benefici di cui ai citati articoli possono essere concessi ai profughi
che all'atto del rimpatrio dichiarino per iscritto, sotto la propria responsabilità, di
versare in stato di bisogno. Qualora dai successivi accertamenti tale condizione risulti
inesistente, il profugo è tenuto a rimborsare l'importo delle indennità e delle
prestazioni ricevute.
Art. 10
Finanziamento della spesa.
Gli interventi di cui al presente titolo sono da considerare di
prima necessità agli effetti del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972,
n. 9. Ai relativi oneri finanziari provvederà il Ministero dell'interno con gli
stanziamenti di bilancio a ciò destinati. Le aperture di credito a favore dei funzionari
delegati possono essere effettuate anche oltre il limite previsto dall'art. 56 del regio
decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni.
Art. 11.
Interventi assistenziali integrativi.
Le regioni disciplinano, con apposite norme, gli interventi
assistenziali integrativi onde evitare soluzioni di continuità tra gli interventi statali
e quelli regionali, specie nelle situazioni di particolare bisogno, e promuovono opportuni
collegamenti tra i vari organi competenti. Le regioni possono disciplinare, altresì, gli
interventi integrativi per il reinserimento dei profughi nella vita economica e sociale
del Paese.
Art. 12.
Comunicazioni ai comuni.
Le amministrazioni dello Stato debbono comunicare tempestivamente
alle regioni ed ai comuni gli interventi assistenziali di prima necessità effettuati a
favore dei profughi.
Titolo III
INTERVENTI PER I PROFUGHI DISOCCUPATI
Art. 13.
Assunzioni obbligatorie.
Ai soli fini delle assunzioni previste dalla legge 2 aprile 1968,
n. 482, presso pubblici e privati datori di lavoro, i profughi, in possesso della formale
qualifica, che siano disoccupati e che non abbiano superato il 55° anno di età, sono
equiparati agli invalidi civili di guerra, di cui al secondo comma dell'art. 2 di detta
legge. Il beneficio di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482, è riconosciuto ai profughi,
in possesso della formale qualifica, fino alla maturazione del periodo previdenziale
minimo ai fini del conseguimento della pensione. Nelle assunzioni presso le
amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le amministrazioni regionali,
provinciali e comunali, le aziende di Stato e quelle municipalizzate, nonchè le
amministrazioni degli enti pubblici in genere e degli istituti soggetti a vigilanza
governativa i quali abbiano complessivamente più di trentacinque dipendenti, trovano
integrale applicazione le disposizioni previste per gli enti pubblici dalla normativa
richiamata nel comma precedente. Sono soggetti all'obbligo di cui al primo comma del
presente articolo i privati datori di lavoro che occupino oltre cinquanta dipendenti, tra
operai, impiegati e dirigenti, con esclusione degli appartenenti alle altre categorie
protette obbligatoriamente occupati nonchè, per le aziende costituite in cooperativa di
lavoro, degli operai ed impiegati che ne siano soci.
Art. 14.
Personale insegnante.
Gli insegnanti incaricati con decreto del Ministro degli affari
esteri ai sensi della legge 26 maggio 1975, n. 327 in servizio all'estero nelle scuole
italiane di cui al testo unico delle norme legislative sulle scuole italiane all'estero
approvato con regio decreto 12 febbraio 1940, n. 740, compresi i corsi, scuole e classi di
cui alla legge 3 marzo 1971, n. 153, nonchè negli istituti italiani di cultura, ed ai
quali sia riconosciuta la qualifica di profugo sono assunti a domanda in servizio non di
ruolo nelle scuole ed istituti di istruzione di corrispondente grado funzionanti nel
territorio nazionale, nelle forme stabilite dalle disposizioni in vigore per l'assunzione
del personale docente non di ruolo delle medesime istituzioni scolastiche, per
l'insegnamento per il quale sono in possesso del titolo di abilitazione e di studio
prescritto. Essi sono assunti anche in soprannumero, qualora non vi sia vacanza o
disponibilità di posto o di cattedra. Il personale di cui al presente articolo è
assegnato possibilmente a scuole o istituti indicati nella domanda di assunzione.
Art. 15.
Personale non insegnante.
Il personale non insegnante assunto con decreto del Ministro
degli affari esteri ai sensi della legge 26 maggio 1975, n. 327, in servizio all'estero
nelle istituzioni scolastiche di cui al precedente art. 14, nonchè negli istituti
italiani di cultura al quale sia riconosciuta la qualifica di profugo, è assunto a
domanda, anche in soprannumero, in servizio non di ruolo con la qualifica corrispondente a
quella posseduta, nelle scuole ed istituti statali di istruzione primaria e secondaria
funzionanti nel territorio nazionale. Esso è assegnato possibilmente in scuole o istituti
indicati nella domanda di assunzione.
Art. 16.
Decadenza del diritto.
Le disposizioni del presente titolo, con esclusione per quelle
contenute nell'art. 13 già previste dalla legge 2 aprile 1968, n. 482, si applicano fino
a quattro anni dalla data di rimpatrio del profugo o entro due anni dall'entrata in vigore
della presente legge.
Titolo IV
RIPRESA DI ATTIVITA' ARTIGIANALE COMMERCIALE, INDUSTRIALE E PROFESSIONALE
Art. 17.
Presupposti per la ripresa dell'esercizio delle attività.
I profughi di cui all'art. 1, i quali intendano riprendere, in
qualsiasi comune in cui, a tal fine, stabiliscano la propria residenza, l'attività
artigianale, commerciale, industriale e professionale già legalmente esercitata per la
durata di almeno un anno prima del rimpatrio nei territori di provenienza, hanno diritto
di ottenere da parte degli organi competenti l'autorizzazione, la concessione, il
provvedimento, la licenza di esercizio o l'iscrizione all'albo relativamente all'attività
corrispondente, anche in deroga alle vigenti disposizioni legislative. Per quanto riguarda
la ripresa dell'attività professionale, l'iscrizione all'albo sarà subordinata al
possesso dei necessari requisiti subiettivi. Le relative domande devono essere presentate
non oltre quattro anni o dalla data del rimpatrio, o da quella di entrata in vigore della
presente legge, salvi i diversi termini previsti negli articoli seguenti.
Per il procedimento di iscrizione agli albi e per le impugnative avverso i dinieghi si
applicano, in quanto compatibili, le norme attualmente in vigore.
Art. 18.
Esercizio della professione di notaio.
I profughi di cui all'art. 1, i quali nei territori di
provenienza abbiano esercitato la professione di notaio, sono, a domanda, temporaneamente
assegnati in soprannumero al comune capoluogo di un distretto notarile da essi indicato
previo accertamento, da parte del Ministero di grazia e giustizia, del possesso del
prescritto titolo di studio, dell'effettivo esercizio dell'attività suddetta, nonchè dei
requisiti di moralità e di condotta. La predetta domanda deve essere presentata non oltre
un anno dalla data del rimpatrio. I notai in soprannumero di cui al primo comma sono
successivamente iscritti d'ufficio tra i concorrenti a tutte le sedi vacanti nel distretto
cui appartengono sino a quando non conseguano il trasferimento.
Art. 19.
Farmacisti profughi.
Per i profughi di cui all'art. 1 che nel Paese di provenienza
abbiano esercitato la professione di farmacista, l'iscrizione all'albo professionale è
titolo sufficiente per l'acquisto di una farmacia.
I profughi di cui all'art. 1, già titolari di farmacia nel Paese di provenienza, hanno
diritto ad ottenere, a domanda da presentarsi alle competenti autorità sanitarie entro un
triennio dalla data di rimpatrio, l'autorizzazione all'apertura e all'esercizio di una
farmacia - nei limiti di disponibilità della pianta organica - previo accertamento
dell'iscrizione all'albo professionale dei farmacisti o della avvenuta presentazione della
domanda di iscrizione e dell'effettivo possesso della titolarità sulla base di
documentazione rilasciata dall'autorità consolare, nonchè dei requisiti di moralità e
di condotta. Il profugo perseguitato politico già titolare di farmacia all'estero, cui
non sia stata assegnata la sede farmaceutica, ha il diritto di ottenerla, anche se
invalido, facendosi rappresentare da un direttore responsabile a tutti gli effetti. Non
possono essere comunque conferite ai sensi del comma precedente, le farmacie vacanti il
cui precedente titolare abbia il figlio o, in difetto di figlio, il coniuge farmacista,
purchè iscritti all'albo. Le domande, volte ad ottenere l'autorizzazione all'apertura ed
all'esercizio di una farmacia, presentate dai profughi e assimilati ai profughi a norma
delle vigenti disposizioni in materia e non ancora definite, si intendono proposte ai
sensi e agli effetti del secondo comma del presente articolo.
Art. 20.
Conferimento di farmacie.
I profughi di cui all'art. 1, che nel Paese di provenienza
abbiano esercitato la professione di farmacista, sono ammessi a partecipare ai concorsi
per il conferimento di farmacie, indipendentemente dal possesso dei requisiti richiesti
dall'art. 3, terzo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 475. Ai sensi dell'art. 7 della
legge 2 aprile 1968, n. 475, il servizio prestato nel Paese di provenienza è valutato
come il corrispondente servizio svolto nel territorio nazionale, sulla base della
documentazione rilasciata o vistata dall'autorità consolare italiana. Ai profughi di cui
al primo comma del presente articolo sono riconosciuti punti 10 complessivi nella
categoria dei titoli relativi all'esercizio professionale. Il punteggio complessivo
conseguito nella categoria dei titoli relativi all'esercizio professionale non può
comunque superare, anche a seguito di tale maggiorazione, i punti 32,5 di cui dispone
l'intera commissione.
Art. 21.
Licenza di vendita di generi di monopolio.
Il beneficio di cui all'art. 17 non spetta, per quanto riguarda
la concessione della licenza di vendita di generi di monopolio, al profugo che abbia
rinunciato alla stessa licenza nel territorio di provenienza. Qualora la cessazione
dell'esercizio della licenza di vendita di generi di monopolio nel territorio di
provenienza sia imputabile a causa di forza maggiore, attestata dall'autorità consolare,
il profugo non perde il diritto alla reintegrazione nell'attività commerciale.
Art. 22.
Autotrasporto di persone o di cose.
I profughi di cui all'art. 1, che nei Paesi di provenienza hanno
esercitato, per la durata di almeno un anno, l'attività di autotrasporto di persone o di
cose e che intendano riprendere la stessa attività in qualsiasi comune, hanno diritto di
ottenere, a domanda da presentarsi alle competenti autorità entro due anni dalla data del
rimpatrio, le prescritte licenze ed autorizzazioni di esercizio, anche in soprannumero.
Tale facoltà può essere esercitata per ottenere il rilascio di una sola licenza od
autorizzazione per ciascuno dei servizi svolti nel Paese di provenienza.
Art. 23.
Rivendite di giornali.
I profughi, già titolari all'estero di una rivendita di
giornali, che presentino domanda entro due anni dalla data del rimpatrio, anche in deroga
alle vigenti disposizioni possono riprendere le loro attività in qualsiasi comune,
purchè nel rispetto dei limiti di distanza fra rivenditori e delle situazioni locali che
ne consentano l'effettivo esercizio. Le commissioni paritetiche interregionali, verificata
la sussistenza delle condizioni, sono tenute a consegnare ai profughi le tessere di
rilevamento o di autorizzazione all'esercizio dell'attività di rivenditore.
Art. 24.
Ripresa dell'esercizio di attività agricola.
I profughi di cui all'art. 1, che esercitavano attività agricola
nei Paesi di provenienza e i componenti del nucleo familiare che non svolgevano attività
diversa sono considerati coltivatori diretti ai fini della concessione dei benefici
previsti dai decreti legislativi 24 febbraio 1948, n. 114, e 5 marzo 1948, n. 121,
rispettivamente ratificati con leggi 22 marzo 1950 n. 114, e 11 marzo 1953, n. 159; dalle
leggi 27 ottobre 1966, n. 910, e 14 agosto 1971 n. 817, dai decreti del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e 23 dicembre 1974, n. 688, dal decreto-legge 29
novembre 1975, n. 562, convertito nella legge 22 dicembre 1975 n. 696, e successive
modificazioni ed integrazioni, dalle altre leggi statali e regionali relative ai
coltivatori diretti, nonchè ai fini degli interventi effettuati dalla Cassa per la
formazione della proprietà contadina. I profughi di cui al precedente comma hanno titolo
di preferenza nel rispetto dell'art. 4 della legge 14 agosto 1971, n. 817,
nell'applicazione delle procedure previste dalle leggi sopra richiamate, sempre che
presentino la relativa istanza non oltre cinque anni dalla data del rimpatrio e ricorrano
le condizioni previste dall'art. 1 della legge 26 maggio 1965 n. 590. I benefici predetti
sono concessi ai profughi di cui all'art. 1 anche se temporaneamente occupati in attività
non agricola e in deroga alla composizione del nucleo familiare, purchè si impegnino ad
esercitare l'attività agricola come attività principale nei successivi dieci anni, pena
la revoca dei benefici ottenuti.
Art. 25.
Agricoltura e fondi rustici.
I profughi di cui all'art. 1, che hanno acquistato fondi rustici
con i benefici di cui al precedente articolo, possono ottenere mutui agevolati per
l'esecuzione di opere di miglioramento fondiario ai sensi delle vigenti leggi in materia.
L'art. 13 della legge 14 agosto 1971, n. 817, si applica altresì ai profughi coltivatori
diretti che abbiano acquistato aziende agricole anche dopo il 26 maggio 1965. L'intervento
della Cassa per la formazione della proprietà contadina sarà limitato alle passività
accertate dagli organi regionali competenti per territorio. Ai profughi coltivatori
diretti, singoli o associati, sono concessi benefici secondo l'art. 2 del decreto-legge 30
settembre 1969, n. 646, convertito, con modificazioni nella legge 26 novembre 1969, n.
828, per la trasformazione delle passività onerose derivanti da mutui a tasso pieno o
prestiti a breve o medio termine, anche se soltanto l'acquisto e la trasformazione siano
risultate onerose. L'art. 2 di cui al comma precedente si applica anche ai coltivatori
diretti, che abbiano subìto più di una calamità nel periodo di cinque anni.
All'onere si farà fronte con i fondi di cui alla legge 25 maggio 1970, n. 364.
Art. 26.
Regioni e Cassa per la formazione della proprietà contadina.
Alle provvidenze di cui agli articoli 24 e 25 provvedono le
regioni, sulla base delle proprie disposizioni legislative, ovvero la Cassa per la
formazione della proprietà contadina, ai termini del decreto legislativo 5 marzo 1948, n.
121, e successive modificazioni ed integrazioni. La Cassa per la formazione della
proprietà contadina opera direttamente o per il tramite degli enti di sviluppo, in
conformità a quanto previsto dal titolo II della legge 26 maggio 1965, n. 590, e
successive modifiche. Qualora i terreni siano stati acquistati con l'intervento
finanziario della Cassa, le spese inerenti alle trasformazioni fondiarie potranno essere
dalla Cassa stessa conglobate nel residuo debito ancora in essere, contratto dai profughi
per l'acquisto dei terreni. Nel caso, invece, che i profughi stessi intendano avvalersi
sempre per la esecuzione di opere di miglioramento fondiario, di mutui a tasso agevolato,
la Cassa è autorizzata a prestare fideiussione agli istituti di credito concedenti il
mutuo, sino alla concorrenza del relativo importo di spesa riconosciuta ammissibile.
Art. 27.
Finanziamenti.
I profughi di cui all'art. 1, che esercitavano nei Paesi di
provenienza attività industriale commerciale e artigianale, e che intendano riprendere
nel territorio nazionale l'esercizio di dette attività, a parità di condizione hanno
titolo di precedenza per ottenere finanziamenti a tasso agevolato disposti con
provvedimenti legislativi a favore delle imprese industriali, commerciali ed artigianali,
sempre che le relative istanze siano state presentate non oltre tre anni dalla data del
rimpatrio.
Art. 28.
Esenzioni doganali.
Le esenzioni previste all'importazione dalle norme di
legislazione doganale, nei confronti dei connazionali che rimpatriano, si applicano in
favore dei profughi di cui all'art. 1, n. 4), anche all'importazione delle attrezzature,
dei macchinari, dei veicoli e dei materiali di loro pertinenza e destinati nei territori
esteri all'esercizio delle loro attività economiche e professionali sulla base di
certificazioni dell'autorità consolare. Il beneficio dell'esenzione è concesso a
condizione che il rimpatrio abbia luogo entro il termine di efficacia dell'apposito
provvedimento formale di cui all'art. 2, con il quale è dichiarato lo stato di
necessità. Per le attrezzature, i macchinari, i veicoli ed i materiali ammessi al
beneficio, si prescinde dai requisiti relativi alla durata del possesso e della permanenza
all'estero degli interessati purchè gli stessi ne possano dimostrare la proprietà.
Art. 29.
Agevolazioni tributarie in materia di imposte dirette.
Ai contributi, ai sussidi e alle anticipazioni percepiti in
applicazione della presente legge si applica la disposizione di cui all'art. 34 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, concernente la
disciplina delle agevolazioni tributarie.
Titolo V
PROVVIDENZE VARIE
Art. 30.
Ripresa dell'attività scolastica.
I profughi di cui all'art. 1, provenienti dalle scuole e dagli
istituti italiani funzionanti all'estero, che in sede di scrutinio finale o di esame di
idoneità abbiano conseguito la promozione, saranno iscritti nelle scuole e negli istituti
del territorio nazionale. A tal fine, con decreto del Ministro della pubblica istruzione
di concerto con il Ministro degli affari esteri, saranno stabilite la scuola e la classe
alle quali gli alunni possono essere ammessi, tenuto conto della diversa durata dei corsi
di studi. Speciali corsi di recupero o di adattamento possono essere organizzati, a cura
del Ministero della pubblica istruzione, al fine di armonizzare la preparazione degli
alunni ed assicurare la prosecuzione degli studi secondo l'ordinamento della scuola di
provenienza. Possono essere istituite sessioni speciali di esami di riparazione, di
idoneità o di integrazione riservate agli alunni che non abbiano potuto chiedere la
partecipazione a detti esami per la sessione autunnale nelle scuole o negli istituti
italiani all'estero. L'esame consiste in un colloquio diretto ad accertare, attraverso una
valutazione globale, l'idoneità del candidato a frequentare la classe per la quale
l'esame stesso è sostenuto. Potrà inoltre essere istituita una sessione speciale di
esami di maturità riservata agli alunni che non abbiano potuto partecipare a detti esami
nella sessione normale, nelle scuole o negli istituti italiani funzionanti all'estero.
L'esame si svolgerà secondo le norme in vigore per lo svolgimento degli esami di
maturità. I candidati di cui al terzo e quarto comma del presente articolo sono a domanda
ammessi alla frequenza della classe subordinatamente all'effetto favorevole
dell'esame-colloquio.
Art. 31.
Assistenza scolastica.
Gli studenti degli istituti statali di istruzione secondaria di
secondo grado ed artistica e delle università statali o abilitati a rilasciare titoli
legalmente riconosciuti, in possesso della qualifica di profugo e dell'attestazione che
versano in stato di bisogno accertato ai sensi dell'art. 9, sono esonerati dal pagamento
delle tasse e dei contributi per il periodo di due anni scolastici, dalla data del
rimpatrio. Per agevolare la frequenza scolastica degli studenti iscritti alle scuole e
agli istituti di istruzione secondaria ed artistica statali, o abilitati a rilasciare
titoli di studio legalmente riconosciuti, gli interventi assistenziali previsti dalle
norme vigenti saranno disposti anche in deroga ai requisiti soggettivi previsti dalle
norme stesse. I posti gratuiti e semigratuiti ordinari presso i convitti nazionali e gli
educandati femminili dello Stato aventi sede nelle regioni a statuto speciale, di cui al
n. 1 dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1972, n. 1119,
nonchè quelli gratuiti riservati di cui al n. 2, lettera d), dello stesso art. 1 del
decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1972, n. 1119, che risultino non
assegnati dopo l'espletamento dei relativi concorsi, sono attribuiti, anche in deroga alle
norme vigenti, secondo le disposizioni che il Ministero degli affari esteri emanerà con
apposita ordinanza, agli studenti delle scuole secondarie indicati nel primo comma. Agli
studenti universitari indicati nel precedente primo comma le opere universitarie aventi
sede nelle regioni a statuto speciale concedono, a domanda, l'assegno di studio di cui
alla legge 21 aprile 1969, n. 162, e successive modificazioni, per il primo anno dalla
data del rimpatrio, anche in deroga ai requisiti soggettivi previsti dagli articoli 2 e 3
della medesima legge e successive modificazioni.
Art. 32.
Equipollenza dei titoli di studio.
I profughi di cui all'art. 1, in possesso di titoli finali di
studio, possono ottenere anche l'equipollenza con i corrispondenti titoli finali di studio
italiani. Coloro i quali siano in possesso di titoli di studio intermedi possono ottenere
anche l'equipollenza coi titoli finali italiani di grado immediatamente inferiore.
Il provvedimento, con cui viene riconosciuta l'equipollenza, è emanato dal provveditore
agli studi della provincia nella quale gli interessati hanno stabilito o intendono
stabilire la loro residenza. Le modalità, le condizioni e i presupposti per l'emanazione
del suddetto provvedimento sono stabilite con decreto del Ministro della pubblica
istruzione, sentito il Ministro degli affari esteri. Le disposizioni contenute nel
presente articolo nulla innovano alla vigente disciplina in materia di prosecuzione degli
studi presso le scuole italiane statali, pareggiate o legalmente riconosciute, di cui
all'art. 14 del regio decreto 4 maggio 1925, n. 653.
Art. 33.
Dispensa dalla ferma di leva.
I profughi di cui all'art. 1, che siano soggetti agli obblighi
del servizio militare, possono, a domanda, essere dispensati, in tempo di pace, dal
compiere la ferma di leva. La relativa richiesta in carta semplice, corredata
dall'attestazione della qualifica di profugo rilasciata dal prefetto, dovrà essere
presentata agli uffici di leva, per gli iscritti nelle liste di leva non ancora arruolati,
o ai distretti militari competenti per territorio, per gli arruolati dispensati dal
presentarsi alle armi quali regolarmente residenti all'estero, che rimpatriano prima del
compimento del ventottesimo anno di età.
Art. 34.
Assegnazione di alloggi.
La regione territorialmente competente riserva a favore di
profughi di cui all'art. 1 della presente legge un'aliquota di alloggi compresi nei
programmi d'intervento in materia di edilizia economica e popolare non inferiore al 15%. A
tale fine è applicabile la deroga di cui al primo comma dell'art. 10 del decreto del
Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035. All'uopo, è ammessa la
presentazione delle domande di cui all'art. 4 del citato decreto del Presidente della
Repubblica n. 1035, per un quinquennio dalla data del rimpatrio, o dalla data di entrata
in vigore della presente legge, prescindendo dall'obbligo della residenza di cui all'art.
2 lettera b), dello stesso decreto. La collocazione nelle previste graduatorie avverrà
secondo le modalità indicate nel penultimo e nell'ultimo comma dell'art. 9 dell'anzidetto
decreto. Gli alloggi ancora in fase di costruzione alla data di entrata in vigore della
presente legge da parte dell'Ente nazionale per lavoratori rimpatriati e profughi o la cui
costruzione dovesse iniziare dopo tale data da parte dello stesso ente verranno assegnati
integralmente ai profughi ed ai lavoratori italiani all'estero che rientrano in
patria.Fino a quando non sia diversamente stabilito in attuazione degli articoli 93 e 95
del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, i concorsi per
l'assegnazione ai profughi dell'aliquota di alloggi di cui al primo comma del presente
articolo e di quelli realizzati esclusivamente per essi, sono banditi ai sensi dell'art.
3, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035,
dagli istituti autonomi per le case popolari competenti per territorio. Gli alloggi
vengono assegnati ai profughi dai comuni ai sensi dell'art. 95 del decreto del Presidente
della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, sentiti i rappresentanti delle organizzazioni di
profughi presenti nella regione e designati dal prefetto della provincia interessata sulla
base delle indicazioni della regione stessa. Il sesto comma dell'art. 5 della legge 14
ottobre 1960, n. 1219, è abrogato. Il n. 8) dell'art. 7 del decreto del Presidente della
Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035, è sostituito dal seguente: "8) richiedenti
grandi invalidi civili e militari o profughi rimpatriati da non oltre un quinquennio e che
non svolgono alcuna attività lavorativa: punti 2".
Art. 35.
Riscatti.
I profughi che, alla data di entrata in vigore della presente
legge, risultino titolari di contratti di locazione semplice di alloggi già di proprietà
dell'Ente nazionale per lavoratori rimpatriati e profughi (ex Opera nazionale profughi
giuliani e dalmati) o dello Stato, amministrati dallo stesso ente ai sensi dell'art. 6
della legge 14 ottobre 1960, n. 1219, possono richiedere il riscatto in proprietà
dell'alloggio locato o la trasformazione da locazione semplice a contratto con patto di
futura vendita. Tale facoltà può essere esercitata entro tre anni dalla data di entrata
in vigore della presente legge.
Art. 36.
Rilascio delle attestazioni delle autorità consolari.
Le attestazioni previste dalla presente legge ai fini del
riconoscimento della qualifica di profugo, nonchè le certificazioni dell'esercizio
dell'attività professionale svolta nei Paesi di provenienza da parte dei profughi sono
rilasciate dalle competenti autorità consolari, fatta salva la facoltà del Ministero
degli affari esteri di integrarle, ove necessario.
Art. 37.
Decorrenza dei termini.
I profughi di cui all'art. 1 che siano rimpatriati prima della
data di entrata in vigore della presente legge possono chiedere i benefici della stessa,
esclusi quelli di prima necessità di cui all'art. 10, presentando domanda entro un anno
dalla anzidetta data o entro il maggior termine previsto dalle singole disposizioni sopra
indicate.
Art. 38.
Abrogazione di norme.
Ogni
disposizione di legge in contrasto o comunque incompatibile con le norme della presente
legge è abrogata. |
|
|
|
|