Mercoledì, 18 Aprile, 2007

 

ANCIS/COMMISSIONE

Finanze et Tesoro

del SENATO

Presieduta da Presidente della Commissione Giorgio Benvenuto è stata consegnata la proposta scritte redatta dall'Ancis (Murat, Caruso, Mari)alla Commissione Bilancio e Tesoro del Senato, che sta affrontando le fasi definitive del Disegno di Legge degli indennizzi dei beni persi dagli italiani in Somalia. Il documento completo.

Sinteticamente questa è la risposta nell'immediato:

  • Il relatore è dell'idea di un D.L. congiunto per gli italiani;

  • è legittima la richiesta Ancis per l'inclusione nella Commissione;

  • ci è richiesta la quantificazione di massima degli indennizzi;

  • potrà essere presentata domanda ai consolati.

COMITATO DELLA COMMISSIONE FINANZE ET TESORO DEL SENATO.
 

Rivendichiamo, senza contrastare, ne nulla voler togliere a tutte le altre associazioni che rappresentano i profughi italiani dalla Somalia, l’aspetto di essere maggiormente rappresentativi. L’ANCIS, modestamente è artefice di numerose trattative in corso con le Istituzioni del nostro paese (Ministero dell’Interno, Ministero del Lavoro, Ministero degli Affari Esteri, in allegato). I numeri e i fatti della nostra associazione fanno dunque ritenere che siamo il soggetto maggiormente più rappresentativo dei cittadini italiani rimpatriati e non rimpatriati dalla Somalia:
320 rimpatriati su un totale di 576 membri.
Di cui, 113 famiglie che per la situazione di crescente povertà nel nostro paese sono emigrate nuovamente dopo il loro rimpatrio dalla Somalia.
Di conseguenza chiediamo al Comitato della Commissione Finanze et tesoro del Senato che ANCIS sia inclusa in sede di prima applicazione alla partecipazione e al concerto della Commissione del Disegno 1068 di cui all’art. 4, primo comma.

A tal proposito, ricordiamo brevemente che Giovedì 26 Gennaio 2006, su interrogazione a risposta n. 5-04736 posta dall’ANCIS alla commissione Affari Esteri della Camera, il Sottosegretario Learco Saporito rispondeva:
“Ulteriori provvedimenti normativi hanno riguardato la corresponsione di indennizzi per beni perduti, in particolare la legge n. 135 del 5 aprile 1985, l'ultima in ordine di tempo che prevedeva lo stanziamento di fondi per indennizzi a beneficio di cittadini italiani. Quest'ultima non copre purtroppo gli avvenimenti accaduti dopo la sua entrata in vigore, come quelli concernenti le richieste dalla comunità italo-somala. Su iniziativa parlamentare è stata peraltro presentata alla Camera dei Deputati il 5 maggio 2004 la proposta di legge n. 4967 contenente «Disposizioni in materia di corresponsione d’indennizzi a cittadini, enti ed imprese italiane per beni, diritti ed interessi perduti in territori già soggetti alla sovranità italiana e all'estero”.
La nostra Associazione in realtà poneva altri problemi, attinenti la materia in oggetto, e non condivideva l’affermazione del Sottosegretario Saporito che citava un Proposta di Legge che avrebbe dovuto indennizzare i beni perduti da cittadini italiani rimpatriati a seguito di eventi disastrosi avvenuti all’estero. Inoltre, la risposta esplicitamente affermava: "non copre purtroppo gli avvenimenti accaduti dopo la sua entrata in vigore, come quelli concernenti le richieste della comunità". Tuttora, sinceramente, ci sfuggono i motivi che hanno indotto il Sottosegretario a citare in sede di Commissione parlamentare un disegno di legge mai tramutato in Legge e che non aveva nessuna utilità per gli interroganti.

Il 20 Marzo 2006, il Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento del Tesoro - e precisamente la Direzione VI Uff. XI, Prot. 30640 scriveva alla nostra associazione e al Ministero degli Affari Esteri che il riconoscimento di beni posseduti all’estero e gli indennizzi riconosciuti era nell’attuazione delle Leggi 16/80, 135/85 e 98/94, leggi di competenza del medesimo Ufficio. Il dirigente dell’ufficio, Dr. Francesco Vitaliti, citava anche che le leggi succitate non prevedevano termini di riapertura di domande “ex novo” successive alla data del 2.9.1985, dirette ad ottenere gli indennizzi.
Infine, la lettera concludeva che eventuali indirizzi risarcitori sarebbero stati resi possibili da apposite disposizioni legislative che non erano state fino ad allora emanate soprattutto per motivi di copertura finanziaria.

Nel concreto, a riferimento del Disegno di Legge N. 1068 per gli italiani dalla Somalia, all’art. 2, secondo comma chiediamo di sostituire le parole: “da quattro cittadini italiani” con la seguente “da due cittadini italiani” come riportato anche nel Disegno di Legge 1320 e a riferimento delle difficoltà create dalla legge n.98 del 1994 che aveva causato rallentamenti delle liquidazioni con la richiesta di asseverazione delle dichiarazioni giurate rese dagli interessati e da ben quattro testimoni, con conformi attestazioni di congruità di non precisati competenti uffici dell'amministrazione dello Stato. Spesso i competenti uffici dell'amministrazione dello Stato italiano, cioè consolati e ambasciate, e nel caso della Somalia, anche il Ministero degli Esteri incontrerà le stesse difficoltà degli interessati nel reperire la documentazione e le informazioni necessarie per richiedere gli indennizzi.
Per questo motivo e la particolarità della situazione dei cittadini italiani dalla Somalia chiediamo un il mantenimento del indirizzo legislativo separato anziché accorpare in un decreto legge generale e congiunto degli indennizzi dovuto per beni di cittadini italiani all’estero ove la maggioranza dei casi le situazioni indennizzarie hanno attinenza a realtà differenti.

Il disegno è privo di indicazioni sia sulle somme da corrispondere in contanti e le somme in liquidazione. Non viene quantificato il termine temporale in cui gli aventi diritto avranno gli indennizzi a riconoscimento dei beni, dei diritti e interessi massimi persi dell’accertato/quantificato. Sono gravi i ritardi nei pagamenti e le perdite economiche di chi attende da anni gli indennizzi per portare avanti situazioni famigliari, lavorative e altro. Questi ritardi, l’omissione da parte di alcune amministrazioni comunali delle leggi per profughi sommate al trattamento differenziato dei rimpatriati dalla Somalia in materia previdenziale e pensionistico sono la causa principale dell’impoverimento e dell’emigrazione forzata di molti componenti della comunità.

Le indicazioni suddette si rendono necessarie in quanto il legislatore non è tempestivo a legiferare ed automaticamente a riconoscere le perdite dei valori e come affrontare compiutamente la rivalutazione dei beni, diritti e dei coefficienti che saranno applicati che sono sempre inferiori anche ai dati Istat. Secondo noi, la questione degli indennizzi è una delle più gravi inadempienze della pubblica amministrazione. La formalità indennizzaria è stata a lungo disattesa e di volta in volta sono state stanziate cifre insufficienti facendo decreti cumulativi per situazioni, contesti ed emergenze differenti.

Nel nostro caso, inoltre, vorremo sapere e chiediamo: i cittadini italiani provenienti dalla Somalia che ora vivono stabilmente all’estero potranno presentare le richieste di indennizzo presso i Consolati Generali d’Italia o dovranno necessariamente rientrare in patria? Inoltre, coloro, che precedentemente erano cittadini italiani e per motivi personali sono diventati cittadini di altri stati della Comunità europea o americani potranno avanzare domanda di indennizzo?

Art. 5, (Presentazione delle domande e procedura) al comma 1 chiediamo (visto i molteplici problemi per l’informativa ai soggetti aventi diritto) che il periodo venga ampliato a centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge. Comma 1 bis - I termini previsti dalle leggi 26 gennaio 1980, n. 16, e successive modificazioni, 5 aprile 1985, n. 135, e successive modificazioni, e 29 gennaio 1994, n. 98, sono riaperti per ulteriori centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge; sono valide le istanze comunque presentate dagli interessati alla medesima data di entrata in vigore, anche se respinte perché tardive.

Roma 18.04.2007

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